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Regolamento

 

Attività assistenziale

1. L'attività assistenziale è finalizzata all'apprendimento delle competenze professionali proprie dello Specialista. E' sancita da specifico Contratto di formazione specialistica ed è espletata sulla base di Piani Formativi individuali annuali definiti dal Comitato Ordinatore e conformi agli Ordinamenti didattici e agli Accordi Università-Aziende Sanitarie.
 
2. Il MFS partecipa alle attività mediche, anche di guardia notturna e festiva, sotto la guida di Tutori designati dal Comitato Ordinatore con progressivo grado di autonomia operativa e decisionale. In particolare si distinguono diversi gradi di autonomia: 
  • Attività di appoggio: il MFS assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle attività
  • Attività di collaborazione: il MFS svolge personalmente le attività sotto il diretto controllo di personale medico strutturato
  • Attività autonoma: il MFS svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati. Il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del MFS
3. L'impegno orario è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore/settimana, 7.36 h/d') e viene documentato mediante timbratura di budge magnetico o apposito documento cartaceo. In caso di inadempienza o eccesso del monte ore è possibile effettuare un "recupero ore" per attività assistenziali in giorni lavorativi anche consecutivi concordate con il Coordinatore. La situazione del proprio monte ore è consultabile su foglio  elettronico personale  (Intranet).
 
4. Il MFS ha copertura assicurativa per rischi professionali, infortuni connessi con la attività assistenziale,  per responsabilità civile contro terzi e per colpa grave.
 
5. In nessun caso l'attività del MFS è sostitutiva del personale di ruolo.
 
 
Attività assistenziale libero professionale
 
1. Il MFS non può svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né accedere a rapporti convenzionali o precari con il SSN o con Enti pubblici  e privati.
 
2. Il MFS, nel rispetto del tempo pieno (in regime di assenze autorizzate), può ai sensi della Legge 28.12.2001 n° 448 (art 19, comma 11) sostituire a tempo determinato i MMG convenzionati con il SSN ed essere iscritto negli elenchi della continuità assistenziale notturna, festiva  e turistica, ma solo in caso di carente disponibilità dei medici iscritti nei suddetti elenchi.
 
 
 
Impedimenti temporanei alla attività assistenziale e didattica
 
1. Gli impedimenti superiori a 40 giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze e slittamento del periodo di fine anno ed esami relativi. Il superamento del periodo di 1 anno nell'ambito della durata del corso di specializzazione è causa di risoluzione anticipata del contratto.
 
2. Sono concesse annualmente assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, non superiori a 30 giorni lavorativi complessivi annuali e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il MFS deve darne comunicazione all’Ufficio Scuole di Specializzazione utilizzando l'apposito Modulo firmato dal Coordinatore, specificando il n° di giorni di assenza e la causa (malattia, ferie, congresso, sostituzione MMG, altro).